Statuto GGO

GRUPPO GROTTE OGLIASTRA  STATUTO SOCIALE

ART. 1

Addì 01 dicembre 1992 alle ore 18,30 in Perdasdefogu alla presenza dei signori:

CARTA Walter, ZANDA Giovanni, CARTA Gian Carlo, DEIDDA Angelo Renato, ZANDA Massimo, MURA Angelo, PIRAS Giulio Cesare, USAI Pietro, dopo una breve discussione circa gli intenti e interessi dei singoli, si perviene alla decisione di costituire un Gruppo Speleologico denominato "GRUPPO GROTTE OGLIASTRA". G.G.O.

ART.2

NATURA E FINALITA' DEL GRUPPO GROTTE OGLIASTRA

Il Gruppo per la sua natura apolitica e apartitica non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dei terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e propone:

l'effettuazione delle attività speleologiche, quali la scoperta,l'esplorazione e lo studio delle grotte;
la valorizzazione turistica delle medesime;
l'organizzazione di corsi in materia di: speleologia, tematiche ambientali ed altre a carattere scientifico;
l'organizzazione di escursioni a carattere turistico e scientifico atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei soci;
la pubblicazione di opuscoli, libri, bollettini a carattere speleologico, archeologico ed ambientale;
l'organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico, ambientale, turistiche, sportive e di interscambio con altri gruppi;
la prestazione di soccorso speleologico nei limiti delle potenzialità del gruppo, per attività di Protezione Civile;
lo sviluppo culturale e civile dei soci in particolare e dei cittadini in generale;
la diffusione della solidarietà sociale, la tutela dei diritti umani e della democrazia;
la promozione di tutte quelle iniziative individuali e collettive finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali ed archeologiche;
la collaborazione tra associazioni per l'organizzazione di attività aventi come scopo l'integrazione tra i cittadini ed il progresso economico morale e civile della collettività;
la partecipazione alle scelte delle amministrazioni pubbliche per una condivisione della gestione del governo e della vita pubblica;
il benessere dei soci con lo svolgimento presso proprie strutture di attività ricreative anche con l'espletamento di servizi interni di mescita e mensa, curandone direttamente o indirettamente la gestione secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 22/12/1976 n.917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della Legge 25.08.1991  nr.287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell' Interno;
organizzare e gestire iniziative di incontri divulgativi quali: seminari, dibattiti, congressi, convegni, mostre, musei, raduni regionali e nazionali nonchè servizi, attività culturali anche sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago dei soci;
gestire impianti sportivi,  attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali,didattiche e di ricerca;
l'associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, particolarmente per lo svolgimento di progetti finanziati che implichino specifiche prestazioni.

ART. 3

Possono entrare a far parte del Gruppo Grotte Ogliastra tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, nazionalità, religione, credo politico che, riconoscendosi nei principi del presente statuto, ne facciano domanda, previa accettazione del Consiglio di Presidenza.

L'accettazione e la relativa iscrizione al libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualità di socio.

ART. 4

I SOCI del Gruppo Grotte Ogliastra sono così suddivisi:

SOCI ONORARI - scelti tra le persone che onorino la scienza con studi o abbiano dimostrato benevolenza nei confronti del Gruppo Grotte Ogliastra;

SOCI SOSTENITORI - che contribuiscono finanziariamente ed economicamente all'attività del Gruppo  Grotte Ogliastra;

SOCI EFFETTIVI - partecipano all'attività sociale, hanno diritto al voto ed eleggono i membri del Consiglio di Presidenza, pagano le quote sociali. Devono aver compiuto il 18° anno di età;

SOCI JUNIOR - di età compresa tra i 16 (sedici) e i 18 (diciotto) anni, sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci, svolgono attività e pagano le quote sociali. Al compimento del 18° anno di età, conseguito il corso di 1^ livello, con parere favorevole del Consiglio di Presidenza, passano effettivi.

ART. 5

DIRITTI E DOVERE DEI SOCI la figura del socio Onorario e del socio Sostenitore è simbolica. Essi non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

a.  tutti i soci hanno il dovere di partecipare alle Assemblee generale per deliberare quanto di competenza;

b.  i soci Effettivi e Junior non possono far parte di altro Gruppo Speleologico;

c.  tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni indette dal Presidente. Tutti possono proporre argomenti e prendere parte alle discussioni;

d.  tutti i soci hanno il dovere di pagare le quote sociali;

e.  l'adesione al Gruppo Grotte Ogliastra sottintende la piena accettazione del presente Statuto e del Regolamento interno;

f.  tutti i soci, (esclusi i soci sostenitori,onorari e junior fino al raggiungimento della maggiore età), possono essere eletti alle cariche sociali;

g.  è esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. La quota associativa non è trasferibile a terzi, è nullo nei confronti dell'Associazione ogni patto contrario;

h.  il socio che svolge attività a favore del Gruppo Grotte Ogliastra, agisce in forma volontaria e gratuita; percepisce i rimborsi spese nei limiti e nelle modalità previsti dalla Legge 266/91.

ART. 6

SEDE DELL'ASSOCIAZIONE - l'Associazione ha sede in Perdasdefogu via Pascoli s.n.c., presso ex scuole elementari. L'associazione ha una sede operativa anche in Dolianova via S.Maria al nr.22.

ART. 7

LE ASSEMBLEE - possono essere Ordinarie e Straordinarie . Le assemblee vengono convocate mediante avviso scritto affisso nella sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata e deve contenere l'O.d.G., la data, luogo e l'ora fissata per la prima e seconda convocazione.

Le Assemblee possono altresì essere convocate con lettera scritta o in via telematica, almeno 10 giorni prima ad ogni socio o con altro valido mezzo di informazione.

Sia l'assemblea ordinaria che la straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, che può stabilirsi anche 1 ora dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero dei soci.

Le delibere dell'assemblea sono valide con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

ART. 8

L' ASSEMBLEA ORDINARIA  deve essere convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo.

In tale occasione viene presentata la relazione del Consiglio di Presidenza uscente, letta dal Presidente, relativa all'anno sociale che dura 365 giorni e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'assemblea:

1. esamina e approva il rendiconto economico finanziario;

2. delibera sull'ammontare delle quote di iscrizioni e sociali per l'anno che inizia;

3. ascolta la relazione sul programma delle attività proposta per il seguente anno;

4. nomina, con scrutinio segreto, i membri del Consiglio di Presidenza. Ogni socio ha il diritto ad esprimere quattro preferenze;

5. delibera sulle eventuali modifiche Statutarie proposte dal Consiglio uscente da proporre all'assemblea straordinaria.

ART. 9

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata:

1. tutte le volte che il Consiglio di Presidenza lo reputi necessario;

2. allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;

3. per eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento dell'associazione;

4. per la distribuzione del patrimonio residuo dell'associazione in caso di scioglimento.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide con la maggioranza dei soci presenti in prima convocazione. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 3/5.

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea convocata in prima convocazione. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

L'assemblea straordinaria di scioglimento deve essere convocata 45 giorni prima della data fissata.

ART. 10

DIRITTO AL VOTO  tutti i soci hanno diritto di partecipare, intervento e voto. Il diritto di voto è personale, unico e non  può essere delegato o trasmesso a terzi.

Hanno diritto al voto tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il  pagamento delle quote associative.

ART. 11

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA è composto da sette membri e nomina nella prima riunione, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Tutte le votazioni devono avvenire per appello nominale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Un membro del Consiglio di Presidenza può essere destituito dalla carica su proposta del Consiglio stesso (a maggioranza dei 2/3).

Il Consiglio resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Tutte le cariche sono assunte a totale titolo gratuito.

ART. 12

CONSIGLIO DI PRESIDENZA delibera e predispone:

a. l'ammissione e la decadenza dei Soci;

b. l'impiego dei fondi;

c. la relazione sull'attività svolta nell'anno decorso ed il programma per l'anno seguente da presentare all'Assemblea Ordinaria;

d. il rendiconto economico e finanziario , consuntivo e di previsione, del quale devono risultare tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché  tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate;

e. coordina e programma l'attività;

f. eventuali modifiche Statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

g. il regolamento interno.

Nel caso che 2/3 dei membri del Consiglio si dimettono e/o vengono destituiti, il Consiglio si scioglie ed il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea ordinaria dei soci per la relazione del Consiglio.

ART. 13

IL PATRIMONIO sociale del Gruppo Grotte Ogliastra è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili ed eventuali immobili di proprietà del Gruppo;

2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

3. quote associative;

4. somme accantonate per qualsiasi scopo;

5. diritti su brevetti, pubblicazioni, opere d'ingegno od artistiche.

ART. 14

LE ENTRATE sono costituite da:

1. quote sociali;

2. quote di ammissione;

3. sovvenzioni erogate da Enti o privati, donazioni o lasciti;

4. ricavi di collaborazioni per servizi o attività attinenti gli scopi dell'associazione.

ART. 15

LA DURATA DEL GRUPPO GROTTE OGLIASTRA è illimitata.

ART. 16

UTILI  è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 17

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE in caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini della pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.1996 nr.662  e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 18

MODIFICHE STATUTARIE le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto sono delibere dell'Assemblea Straordinaria con il quorum costitutivo  e deliberativo indicati nell'art. 9 del presente Statuto.

Il presente Statuto è integrato da un regolamento.

Il presente Statuto è stato approvato in data 10 febbraio 2013 ed annulla tutte le precedenti versioni.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 07 dicembre 2000 nr. 383, dal Codice Civile e dalla leggi vigenti in materia.